Con la pubblicazione della nuova delibera 40/2014/R/gas, l’Autorità
di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha esteso la procedura di accertamento
agli impianti di utenza
nuovi
modificati o trasformati
rinviando a successivo provvedimento la disciplina degli accertamenti
della sicurezza degli impianti di utenza in
servizio.
A far data dal 1 luglio 2014 entrano pertanto in vigore le nuove disposizioni
in materia di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a
gas, di cui all’Allegato A al sopra indicato provvedimento (di seguito:
il Regolamento) ed i relativi allegati F/40, G/40, H/40 e I/40, abrogando
di conseguenza la deliberazione 40/04 ed i suoi allegati A, B, C, D, E,
F, G, H ed I.
La nuova delibera l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente numero 40/2014/R/gas, regola le procedure e modalità per
gli accertamenti sulla sicurezza degli impianti di utenza a gas metano
e Gpl, che alimentano caldaie per il riscaldamento, scaldabagni, piani
cottura e altre apparecchiature di utilizzo.
Con la delibera 40/2014/R/gas l'Autorità ha inteso prevedere azioni
e obblighi in capo alle aziende di distribuzione, alle aziende di vendita,
alle ditte installatrici di impianti di utenza, ai Comuni e naturalmente
ai clienti finali, finalizzati a garantire la sicurezza degli impianti
a gas utilizzati dal cliente finale. Le Aziende di distribuzione hanno
l'obbligo di subordinare l’attivazione/riattivazione della fornitura,
all'esito positivo dell'accertamento di conformità della documentazione
di sicurezza attestante la rispondenza dell'impianto di utenza alle vigenti
normative.
Per ottenere l'attivazione/riattivazione della fornitura di gas nei casi
previsti e di seguito elencati è fondamentale che il cliente finale
affidi i lavori ad un installatore abilitato ai sensi della legge n°
46/90 (o del più recente DM 37/08) e regolarmente iscritto alla
Camera di commercio. E' compito del cliente finale, inoltre, reperire
tutta la documentazione necessaria all'attivazione/riattivazione e conservarla
anche per possibili controlli futuri.
L'assenza, l'incompletezza o la non corretta compilazione e sottoscrizione dei moduli previsti dalla deliberazione 40/2014/R/gas e dei relativi allegati obbligatori determinano conseguenze dirette in ordine all'attivazione/riattivazione della fornitura di gas. Il tempo di attivazione/riattivazione della fornitura decorre dalla data di ricevimento della documentazione, in forma completa e congruente, da sottoporre ad accertamento. L’impresa distributrice, nel caso in cui le pervenga la documentazione non completa, invia al cliente finale, e in copia al venditore, comunicazione scritta nella quale indica la parte di documentazione mancante, avvisando che in caso di mancata ricezione della medesima entro i successivi 30 giorni lavorativi la richiesta di attivazione/riattivazione della fornitura sarà annullata.
L’impresa distributrice effettua gli accertamenti per le richieste di:
attivazione della fornitura di un impianto di utenza nuovo pervenute al
venditore
attivazione o riattivazione della fornitura di gas a impianti di utenza
trasformati;
attivazione della fornitura di GPL a impianti di utenza precedentemente
alimentati a GPL non da rete canalizzata di distribuzione;
riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per spostamento
del contatore su richiesta del cliente finale o per disposizione motivata
dell’impresa di distribuzione;
riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per cambio di contatore
su richiesta del cliente finale per variazione della portata termica complessiva
dell’impianto;
riattivazione della fornitura a seguito di sospensione su richiesta del
cliente finale per lavori di ampliamento o manutenzione straordinaria
dell’impianto;
riattivazione della fornitura a impianti di utenza precedentemente disattivati
per cessazione o disdetta del contratto di fornitura e modificati.
Per gli accertamenti effettuati in attuazione del presente regolamento
vengono riconosciuti all’impresa distributrice i seguenti importi
unitari al netto delle imposte e comprensivi di ogni costo derivante dall’attuazione
del presente regolamento:
euro 47,00 (quarantasette) per ogni impianto di utenza accertato con portata
termica complessiva minore o uguale a 35 kW;
euro 60,00 (sessanta) per ogni impianto di utenza accertato con portata
termica complessiva maggiore di 35 kW e minore o uguale a 350 kW;
euro 70,00 (settanta) per ogni impianto di utenza accertato con portata
termica complessiva maggiore di 350 kW.
Per ogni intervento di sospensione della fornitura di gas derivante dall’attuazione
del presente regolamento” (per “presente regolamento”
si intende la Delibera ARERA n. 40/2014/R/gas) - euro 35,00 (trentacinque).
Condizione particolare per impianti soggetti alla legislazione
in materia di prevenzione incendi
A partire dalla data di entrata in vigore della deliberazione 40/2014/R/gas,
per gli impianti soggetti alle competenze dei Vigili del Fuoco, in aggiunta
ai normali documenti richiesti per la conduzione dell’accertamento
documentale il cliente finale deve fare pervenire a CBL Distribuzione
anche la documentazione comprovante l’avvenuto regolare adempimento
alle procedure antincendio previste dalla legislazione vigente.
Si ricorda che l’impianto gas da sottoporre ad accertamento risulta
soggetto alle procedure di prevenzione incendi quando è asservito
ad una delle attività soggette, incluse nell’elenco aggiornato
in base alle leggi vigenti(3) e presenta le caratteristiche (in genere
il valore di potenzialità) indicate nella descrizione di tale attività.
In tale condizione, la documentazione necessaria ai fini dell’accertamento
documentale varia proprio in funzione delle caratteristiche specifiche
dell’attività.
In particolare, ai fini dell’accertamento documentale, per gli impianti
di produzione del calore(4) con portata termica:
a. Minore o uguale a 116 kW
Non è richiesta alcuna documentazione aggiuntiva rispetto ai normali
documenti previsti per l’accertamento;
b. Maggiore di 116 kW e minore od uguale a 350 kW
Trattasi di impianti soggetti alla regola tecnica ed alle procedure di
prevenzione incendi, ma per i quali non si è tenuti a richiedere
al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco l’esame preventivo del
progetto di prevenzione incendi.
Per tale tipologia di impianti è necessario che un Professionista
iscritto all’albo professionale produca – ed il clienti finale
aggiunga alla documentazione per l’accertamento – una apposita
dichiarazione, resa come da modello DP allegato alle Linee Guida CIG n.
11 – edizione 2014, attestante l’avvenuta elaborazione e consegna
di uno specifico progetto riguardante il rispetto delle prescrizioni in
materia antincendio.
c. Maggiore di 350 kW
Trattasi di impianti soggetti alla regola tecnica ed alle procedure di
prevenzione incendi, per i quali vige l’obbligo di richiedere al
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco l’esame preventivo del
progetto di prevenzione incendi.
Per tale tipologia di impianti è necessario che il cliente finale
aggiunga alla documentazione per l’accertamento il parere di conformità
espresso dal competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
(3) DPR 1° agosto 2011, n. 151 – “Semplificazione della
disciplina dei provvedimenti relativi alla prevenzione degli incendi”
(4) Corrispondente all’attività n. 74 dell’elenco riportato
nel DPR 151/2011
Recapito di Cbl Distribuzione presso il quale
dovrà essere fatta pervenire la documentazione prevista da sottoporre
ad accertamento.
Il cliente finale dovrà inviare esclusivamente a mezzo posta o
posta certificata i moduli Allegato H e Allegato I, con la documentazione
rilasciata dall’installatore, al recapito del distributore che sarà
indicato obbligatoriamente dal venditore di gas direttamente sul modulo
Allegato H. L’indirizzo a cui inviare la documentazione necessaria
per l’attivazione/riattivazione della fornitura di gas è
il seguente
CBL Distribuzione S.r.l Via Antonio Gramsci n. 12 – 27035 Mede (PV) |
Posta certificata: cbldistribuzionesrl@legalmail.it |
Sono esenti dall’accertamento le richieste di:
riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per morosità;
voltura;
riattivazione della fornitura a seguito della sostituzione del contatore,
in casi diversi da quelli di cui precedentemente elencati
riattivazione della fornitura a impianti di utenza precedentemente disattivati
per cessazione o disdetta del contratto di fornitura e non modificati
riattivazione della fornitura a seguito
di sospensione su disposizione delle Autorità competenti o per
situazione di pericolo.¹
¹
riattivazione della fornitura di gas ad un impianto di utenza in servizio
per il quale la fornitura è stata sospesa da CBL Distribuzione a seguito
di dispersione di gas rilevata sull’impianto di utenza dal servizio di
pronto intervento
CBL Distribuzione attiva nuovamente la fornitura applicando le PROCEDURE
PER LE ATTIVAZIONI E RIATTIVAZIONI cosi come regolate
dalle linee guida CIG n.° 12 edizione 2020
Recapito di Cbl Distribuzione presso il quale dovrà essere fatta pervenire la documentazione prevista per le richieste di:
riattivazione della fornitura a impianti di utenza precedentemente disattivati
per cessazione o disdetta del contratto di fornitura e non modificati;
riattivazione della fornitura di gas ad un impianto di utenza in servizio
per il quale la fornitura è stata sospesa da CBL Distribuzione
a seguito di dispersione di gas rilevata sull’impianto di utenza
dal servizio di pronto intervento
CBL Distribuzione S.r.l Via Antonio Gramsci n. 12 – 27035 Mede (PV) |
Posta certificata: cbldistribuzionesrl@legalmail.it Fax: 0384/805735 |
Legislazione e normativa tecnica – principali riferimenti |