PATTO INTEGRITA' CONTRATTI




Art. 1 Ambito di applicazione
1) Il Patto di integrità è lo strumento che CBL Distribuzione adotta al fine di disciplinare i comportamenti degli operatori economici e del personale sia interno che esterno nell’ambito della gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. N. 50/2016.
2) Il Patto di integrità stabilisce l’obbligo reciproco che si instaura tra CBL Distribuzione e gli operatori economici di improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità.
3) Il Patto di integrità costituisce parte integrante del contratto.
5) Il Patto di integrità si applica con le medesime modalità anche ai contratti di subappalto di cui all’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 2 Obblighi degli operatori economici nei confronti della stazione appaltante
1) L’operatore economico:
a) dichiara di non aver fatto ricorso e si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata alla gestione del contratto:
b) dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, e si impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare la gestione del contratto;
c) si impegna a segnalare a CBL Distribuzione qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi dell’esecuzione del contratto;
d) si impegna a segnalare a CBL Distribuzione qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte di dipendenti di CBL Distribuzione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all’esecuzione del contratto;
e) si impegna qualora i fatti di cui ai precedenti punti c) e d) costituiscano reato a sporgere denuncia all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;
2) l’operatore economico si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto.

Art. 3 Obblighi di CBL Distribuzione
a) CBL Distribuzione si obbliga a rispettare i principi di trasparenza e integrità nonché le misure di prevenzione della corruzione inserite nel Piano triennale di prevenzione vigente;
b) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a influenzare in maniera distorsiva la corretta gestione del contratto;
c) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di esecuzione del contratto;
d) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte di operatori economici o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all’esecuzione del contratto;
e) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti c) e d) costituiscano reato, a sporgere denuncia all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.
2) CBL Distribuzione si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto e a verificare nel contempo la corretta esecuzione delle controprestazioni.

Art. 4 Violazione del Patto di integrità
1) La violazione da parte dell’operatore economico, in veste di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall’articolo 2, del presente patto o del patto di integrità stipulato in fase di presentazione dell’offerta, può comportare, secondo la gravità della violazione rilevata:
1.a) la risoluzione di diritto del contratto;
1.b) interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette da CBL Distribuzione.
In ogni caso, per le violazioni di cui all’art. 2 c. 1 lett. a), b) del presente Patto, e del patto di integrità in sede d’offerta è sempre disposta la perdita del deposito cauzionale o altra garanzia depositata e la risoluzione ipso iure del contratto.
CBL Distribuzione, ai sensi dell’art. 1382 c.c., si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno effettivamente subito, ove lo ritenga superiore all'ammontare delle cauzioni o delle altre garanzie prestate.

Art. 5 Efficacia del patto di integrità
Il presente Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto stipulato tra le parti e all’estinzione delle relative obbligazioni.
Il contenuto del presente documento può essere integrato dagli eventuali futuri Protocolli di legalità.